5.0 NORMATIVE

5,1 PATENTI

Uno dei fattori fondamentali per l’agganciamento del rimorchio ad un veicolo trattore è dato dal tipo di patente necessaria per la guida dell’abbinamento conseguente.

Informazioni errate, spesso derivanti da scarsa conoscenza delle disposizioni di legge, hanno in passato fatto sorgere numerosi dubbi agli utenti. Il tipo di patente dipende esclusivamente dalla combinazione dei pesi tra l’autoveicolo (trattore) ed il rimorchio e non è in alcun modo influenzato e/o condizionato dalla lunghezza del rimorchio stesso né tanto meno dal suo numero di assi.

Le condizioni essenziali per la guida con patente categoria “B” (oppure con categoria “C”) dell’abbinamento tra un autoveicolo motrice ed il rimorchio sono le seguenti e devono verificarsi contemporaneamente.

Massa rimorchiabile motrice > massa complessiva a pieno carico rimorchio

Massa a vuoto motrice (tara) > massa complessiva a pieno carico rimorchio

Massa complessiva a pieno carico rimorchio + massa complessiva a pieno carico motrice < 3500 kg.

Mancando una di queste condizioni, è necessario conseguire l’estensione “E” alla patente ordinaria. E’ importante rilevare che i valori di masse sopra indicati sono quelli rilevabili dalle rispettive carte di circolazione dei veicoli abbinati a prescindere dal carico effettivamente trasportato e quindi anche nel caso di mezzi vuoti, fatto salvo il caso specifico di seguito illustrato dei rimorchi T.A.T.S..

Quella sopra esposta è la regola base generale. Ci sono tuttavia delle eccezioni.

(A) Rimorchio con massa complessiva a pieno carico non superiore a 750 kg., classificato come rimorchio leggero dal citato art. 116 del Codice della Strada. In questo caso, anche se l’abbinamento con una motrice avente massa complessiva a pieno carico ad esempio superiore a 2750 kg. determina il superamento del limite di 3500 kg., il traino è effettuabile con la sola patente di categoria “B” (oppure categoria “C”). Un esempio limite è dato dall’uso di una motrice tipo furgone già di per sé omologata con 3500 kg. di massa complessiva a pieno carico. In questo caso la combinazione di agganciamento con un rimorchio avente massa complessiva non superiore a 750 kg. permette la guida del complessivo con sola patente “B” anche se di fatto si ha il superamento del limite massimo prescritto.

(B) Rimorchi T.A.T.S.. In questo caso, il controllo inteso ad accertare che la massa trainata non superi la massa rimorchiabile e la tara del veicolo trattore ed il complesso i 3500 kg., deve essere effettuato sulla bascula (e quindi come peso effettivo), al momento del controllo stesso, e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.

Da questo si deduce anche l’importanza della “massa minima a pieno carico riconosciuta per il traino” attribuita al rimorchio in sede di omologazione. L’utente avrà l’obbligo di caricare il rimorchio effettivamente fino alla concorrenza della massa rimorchiabile della motrice (ovvero della massa a vuoto se inferiore) e pretendere che la verifica venga effettuata fisicamente sulla bascula dalle Forze dell’Ordine.

5.2 CARICO

Si riporta di seguito un estratto delle disposizione contenute nell’art. 164 del Codice della Strada regolanti la sistemazione del carico sui veicoli.

l carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità del conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento.

Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 (n.d.r. larghezza massima di 2,55 m., lunghezza massima di 12 m. e altezza massima di 4 m.) e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché entro i limiti stabiliti dall’art. 61.

5.3 LIMITI DI SPORGENZA

Si riporta di seguito un estratto delle disposizione contenute nell’art. 164 del Codice della Strada regolanti le sporgenze ammesse.

Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all’art. 61, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

La sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti in materiale retroriflettente (n.d.r. pannelli a strisce bianche e rosse).

E’ opportuno sottolineare che ai sensi dell’art. 201 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, viene definito autotreno costituente un’unica unità l’abbinamento di un autoveicolo ed un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazioni o di velivoli. In tale caso, la sporgenza posteriore ammessa va rapportata alla lunghezza dell’intero complesso pur nel rispetto del limite massimo di 12 m. per il rimorchio isolato. Inoltre, bisogna tenere conto che all’atto del collaudo dell’organo di traino della motrice viene solitamente indicata sulla carta di circolazione della stessa la larghezza massima trainabile per rimorchi T.A.T.S. o caravan che non potrà comunque essere superata a prescindere dalle dimensioni del rimorchio e dalle conseguenti sporgenze ammesse. Se il veicolo trattore è omologato autocarro, la larghezza massima del rimorchio non potrà eccedere quella della motrice, fatto salvo quanto eventualmente indicato sulla carta di circolazione a seguito del collaudo del gancio e limitatamente alla categoria dei rimorchi T.A.T.S..

5.4 CIRCOLARI

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B1 e B, anche speciale, e BE, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti”- istruzioni operative.


4.0 VERIFICHE E CONTROLLI

4.1 STRUTTURA DEL TIMONE

Verificare l’integrità della protezione delle parti metalliche; In caso di presenza di parti arrugginite a seguito di urti accidentali o di naturale perdita di copertura, intervenire con una pulizia della superficie interessata, un trattamento con fondo epossidico ed una finitura con pasta di zinco; Per i telai verniciati, l’intervento prevede le stesse fasi salvo l’impiego di uno smalto poliuretanico di finitura dello stesso tipo utilizzato in origine. In questo caso è consigliabile richiedere al costruttore informazioni circa il processo ed il tipo di materiali adottati.

4.2 DISPOSITIVI DI FRENATURA

Le parti meccaniche in movimento devono essere mantenute pulite e adeguatamente lubrificate ove necessario; Lubrificare l’area di lavoro dell’ammortizzatore idraulico tramite gli appositi ingrassatori; Accertarsi della scorrevolezza dell’ammortizzatore idraulico nel caso in cui si percepisca la propria azione di spinta in maniera irregolare o eccessiva sulla motrice; Verificare l’integrità del soffietto parapolvere in gomma; Verificare l’efficienza del freno di stazionamento; Verificare il tirante rigido di trasmissione e soprattutto la scorrevolezza dei cavi flessibili all’interno delle guaine, ingrassando i punti critici in movimento; Verificare lo stato di usura delle ganasce tramite l’apposito foro di ispezione; Verificare l’adeguata presenza di grasso all’interno del freno a protezione dei cuscinetti e del fusello centrale; Accertarsi dell’assenza di gioco sui cuscinetti e dell’integrità dell’anello paraolio; Verificare le condizioni delle molle e dei leveraggi interni al freno per garantire un adeguato funzionamento delle ganasce; La capacità di carico di un rimorchio è condizionata, tra gli altri elementi, anche dalle caratteristiche del sistema frenante. E’ consigliabile non sovraccaricare il veicolo e mantenere i carichi entro i limiti per asse indicati dal costruttore (iscrizioni solitamente riportate sulla targhetta identificativa del veicolo). E’ consigliabile sottoporre l’intero sistema di frenatura ad una revisione completa almeno una volta all’anno con lo smontaggio completo del freno ruota e la verifica di tutte le parti componenti. Per il mantenimento dell’integrità dei freni e per il loro adeguato funzionamento, i costruttori sconsigliano tassativamente l’immersione degli stessi in acqua salata. Nel caso in cui ciò abbia a verificarsi, il freno deve essere immediatamente pulito con acqua dolce e sottoposto ad un intervento di revisione generale appena possibile. E’ infine consigliabile eseguire i lavori di manutenzione del sistema frenante presso officine specializzate oppure concessionari e/o rivenditori del costruttore del rimorchio.

4.3. DISPOSITIVI DI GANGIO TRAINO.. (occhione/giunto a cavita’ sferica)

Verificare lo stato di funzionamento delle parti in movimento del giunto a cavità sferica e mantenerle pulite e lubrificate ove necessario; Verificare lo stato di usura del giunto a cavità sferica e la funzionale apertura/chiusura della maniglia; Accertarsi dell’integrità del cavetto di sicurezza; Accertarsi che in fase di marcia il ruotino pivottante sia serrato in maniera adeguata e non possa svitarsi accidentalmente o a causa delle vibrazioni; Verificare che il carico verticale gravante sull’occhione non ecceda il limite indicato dal costruttore (indicazione solitamente riportata sulla targhetta identificativa del veicolo).

DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA VISIVA

Verificare il completo funzionamento di tutti i dispositivi di illuminazione installati ogni volta che si fa uso del rimorchio; Mantenere pulite le connessioni (spina rimorchio e presa motrice), intervenendo con materiali appropriati ove si rendesse necessario; Non utilizzare e/o spostare il rimorchio agganciato alla motrice senza avere prima effettuato il collegamento elettrico tra i mezzi; Verificare che eventuali cavi elettrici fissati al telaio del rimorchio non siano danneggiati o possano esserlo per interferenze con altri elementi del veicolo o possano in qualche modo essere tranciati accidentalmente; I dispositivi di illuminazione non devono essere immersi in acqua; Eventuali interventi rilevanti sull’impianto elettrico e sulle connessioni devono essere eseguiti da personale specializzato.

RUOTE CERCHI E PNEUMATICI

Verificare la pressione dei pneumatici ogni volta che si usa il rimorchio ed in modo particolare dopo un prolungato periodo di inattività del veicolo; Verificare che la pressione di esercizio dei pneumatici sia rapportata al carico effettivo del rimorchio; Verificare lo stato di usura del battistrada e le condizioni dei fianchi del pneumatico; Verificare il corretto serraggio delle colonnette di fissaggio del cerchio sul freno ruota. Questa operazione deve essere eseguita alla consegna del rimorchio e poi ripetuta periodicamente ogni 1000 km e comunque almeno una volta all’anno; Verificare che il cerchio sia integro e non presenti eccessivi fenomeni di ruggine o rotture; In caso di prolungata inattività del rimorchio scarico è consigliabile aumentare di 0,3 – 0,4 bar la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e di cambiare periodicamente la base di appoggio degli stessi a terra per evitare fenomeni di ovalizzazione; Nel caso in cui il rimorchio rimanga inattivo con il proprio carico è consigliabile, se possibile, di mantenere i pneumatici sollevati da terra applicando degli appositi sostegni in più punti sotto al telaio. In caso di impossibilità di esecuzione dell’operazione consigliata, è preferibile aumentare ulteriormente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici; Disporre sempre della ruota di scorta ed accertarsi delle sue condizioni.

4.5. ASSALI E SOSPENSIONI

Seppure i sistemi di sospensione non richiedano particolari cure, è bene verificarne periodicamente lo stato e il funzionamento; La capacità di carico di un rimorchio è condizionata, tra gli altri elementi, anche dalle caratteristiche dell’assale e della sospensione. E’ consigliabile non sovraccaricare il veicolo e mantenere i carichi entro i limiti per asse indicati dal costruttore (iscrizioni solitamente riportate sulla targhetta identificativa del veicolo).

VERIFICHE E CONTROLLI

STRUTTURA DEL TELAIO E DEL TIMONE

– Verificare l’integrità della protezione antiruggine della struttura;

– In caso di presenza di parti arrugginite a seguito di urti accidentali o di naturale perdita di copertura, intervenire con una pulizia della superficie interessata, un trattamento con fondo epossidico ed una finitura con vernice con pasta d’allumo b;

– Per i telai verniciati, l’intervento prevede le stesse fasi salvo l’impiego di uno smalto poliuretanico di finitura dello stesso tipo utilizzato in origine. In questo caso è consigliabile richiedere al costruttore informazioni circa il processo ed il tipo di materiali adottati.

7.2 DISPOSITIVI DI FRENATURA

– Le parti meccaniche in movimento devono essere mantenute pulite e adeguatamente lubrificate ove necessario;

– Lubrificare l’area di lavoro dell’ammortizzatore idraulico tramite gli appositi ingrassatori;

– Accertarsi della scorrevolezza dell’ammortizzatore idraulico nel caso in cui si percepisca la propria azione di spinta in maniera irregolare o eccessiva sulla motrice;

– Verificare l’integrità del soffietto parapolvere in gomma;

– Verificare l’efficienza del freno di stazionamento;

– Verificare il tirante rigido di trasmissione e soprattutto la scorrevolezza dei cavi flessibili all’interno delle guaine, ingrassando i punti critici in movimento;

– Verificare il tirante rigido di trasmissione e soprattutto la scorrevolezza dei cavi flessibili all’interno delle guaine, ingrassando i punti critici in movimento;

– Verificare l’adeguata presenza di grasso all’interno del freno a protezione dei cuscinetti e del fusello centrale;

– Accertarsi dell’assenza di gioco sui cuscinetti e dell’integrità dell’anello paraolio;

– Verificare le condizioni delle molle e dei leveraggi interni al freno per garantire un adeguato funzionamento delle ganasce;

– La capacità di carico di un rimorchio è condizionata, tra gli altri elementi, anche dalle caratteristiche del sistema frenante. E’ consigliabile non sovraccaricare il veicolo e mantenere i carichi entro i limiti per asse indicati dal costruttore (iscrizioni solitamente riportate sulla targhetta identificativa del veicolo).

E’ consigliabile sottoporre l’intero sistema di frenatura ad una revisione completa almeno una volta all’anno con lo smontaggio completo del freno ruota e la verifica di tutte le parti componenti. Per il mantenimento dell’integrità dei freni e per il loro adeguato funzionamento, i costruttori sconsigliano tassativamente l’immersione degli stessi in acqua salata. Nel caso in cui ciò abbia a verificarsi, il freno deve essere immediatamente pulito con acqua dolce e sottoposto ad un intervento di revisione generale appena possibile. E’ infine consigliabile eseguire i lavori di manutenzione del sistema frenante presso officine specializzate oppure concessionari e/o rivenditori del costruttore del rimorchio.

7.3 DISPOSITIVI DI AGGANGIAMENTO E TRAINO (occhine/giunto a cavità sferica)

– Verificare lo stato di funzionamento delle parti in movimento del giunto a cavità sferica e mantenerle pulite e lubrificate ove necessario;

– Verificare lo stato di usura del giunto a cavità sferica e la funzionale apertura/chiusura della maniglia;

– Accertarsi dell’integrità del cavetto di sicurezza;

– Accertarsi che in fase di marcia il ruotino pivottante sia serrato in maniera adeguata e non possa svitarsi accidentalmente o a causa delle vibrazioni;

– Verificare che il carico verticale gravante sull’occhione non ecceda il limite indicato dal costruttore (indicazione solitamente riportata sulla targhetta identificativa del veicolo).

7.4 DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE VISIVA

– Verificare il completo funzionamento di tutti i dispositivi di illuminazione installati ogni volta che si fa uso del rimorchio;

– Mantenere pulite le connessioni (spina rimorchio e presa motrice), intervenendo con materiali appropriati ove si rendesse necessario;

– Non utilizzare e/o spostare il rimorchio agganciato alla motrice senza avere prima effettuato il collegamento elettrico tra i mezzi;

– Verificare che eventuali cavi elettrici fissati al telaio del rimorchio non siano danneggiati o possano esserlo per interferenze con altri elementi del veicolo o possano in qualche modo essere tranciati accidentalmente;

– I dispositivi di illuminazione non devono essere immersi in acqua;

– Eventuali interventi rilevanti sull’impianto elettrico e sulle connessioni devono essere eseguiti da personale specializzato.

7.5 RUOTE CERCHI E PNEUMATICI

– Verificare la pressione dei pneumatici ogni volta che si usa il rimorchio ed in modo particolare dopo un prolungato periodo di inattività del veicolo;

– Verificare che la pressione di esercizio dei pneumatici sia rapportata al carico effettivo del rimorchio;

– Verificare lo stato di usura del battistrada e le condizioni dei fianchi del pneumatico;

– Verificare il corretto serraggio delle colonnette di fissaggio del cerchio sul freno ruota. Questa operazione deve essere eseguita alla consegna del rimorchio e poi ripetuta periodicamente ogni 1000 km e comunque almeno una volta all’anno;

– Verificare il corretto serraggio delle colonnette di fissaggio del cerchio sul freno ruota. Questa operazione deve essere eseguita alla consegna del rimorchio e poi ripetuta periodicamente ogni 1000 km e comunque almeno una volta all’anno;

– Verificare che il cerchio sia integro e non presenti eccessivi fenomeni di ruggine o rotture;

– In caso di prolungata inattività del rimorchio scarico è consigliabile aumentare di 0,3 – 0,4 bar la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e di cambiare periodicamente la base di appoggio degli stessi a terra per evitare fenomeni di ovalizzazione;

– Nel caso in cui il rimorchio rimanga inattivo con il proprio carico è consigliabile, se possibile, di mantenere i pneumatici sollevati da terra applicando degli appositi sostegni in più punti sotto al telaio. In caso di impossibilità di esecuzione dell’operazione consigliata, è preferibile aumentare ulteriormente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici;

Disporre sempre della ruota di scorta ed accertarsi delle sue condizioni.

7.6 ASSALI E SOSPENSIONI

– Seppure i sistemi di sospensione non richiedano particolari cure, è bene verificarne periodicamente lo stato e il funzionamento;

– La capacità di carico di un rimorchio è condizionata, tra gli altri elementi, anche dalle caratteristiche dell’assale e della sospensione. E’ consigliabile non sovraccaricare il veicolo e mantenere i carichi entro i limiti per asse indicati dal costruttore (iscrizioni solitamente riportate sulla targhetta identificativa del veicolo.

SCHEMA IMPIANTI ELETTRICI

NEWS

FEBBRAIO 2013 – Così come previsto dal Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2003, anche per il 2013 i rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, sono soggetti a revisione. Questo obbligo di legge non vale, invece, per i rimorchi che siano stati sottoposti a visita e prova ai sensi degli articoli 75 o 80 del Codice della Strada successivamente alla data del 1° gennaio 1999. La revisione si può effettuare esclusivamente presso gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (D.T.T.) entro il mese di prima immatricolazione (secondo quanto riportato sulla carta di circolazione) o corrispondente all’ultima revisione.

1.2. PATENTE B96: CON IL DM SULLA PROVA PRATICA, ORA E’ REALTA’

GENNAIO 2013 – Da quest’anno è applicabile la nuova disciplina in materia di patenti di guida, le cui disposizioni sono introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. decreto legislativo n. 59 del 2011 (1), di “Attuazione delle direttive 2006/126/CE (2) e 2009/113/CE (3), concernenti la patente di guida”, e dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 (4), recante “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (1) e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (5), nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE (6)”. Per quanto riguarda il settore dei rimorchi, la normativa prevede una nuova patente, denominata B96 che consente la guida di veicoli fino a 3,5 t e rimorchi anche superiori a 750 kg a patto che la massa massima autorizzata della combinazione non superi 4,25 t (art. 3, comma 2); Per ottenere la patente B96 il candidato dovrà sottoporsi ad una prova pratica di guida (vettura + rimorchio) i cui criteri minimi sono fissati nell’Allegato V (art. 23, comma 2) del decreto legislativo n. 59 del 2011.

Al paragrafo 4.4 del Decreto Ministeriale intitolato “PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA B CON CODICE 96” si legge:

“Il titolare di una patente di categoria B, che intende conseguire l’abilitazione per la guida di un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio di massa massima autorizzata superiore 750 kg, tale che la massa massima autorizzata di tale complesso superi i 3500 kg ma non i 4250 kg, sostiene una prova di guida su tale complesso di veicoli, eseguendo le seguenti operazioni conformi a quanto prescritto dall’allegato V del decreto legislativo n. 59 del 2011:

a) accelerazione e decelerazione;

b) retromarcia;

c) frenata, spazio di frenata e frenata/schivata;

d) cambio di corsia;

e) oscillazione di un rimorchio;

f) sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso;

g) parcheggio.

Qualora un candidato al conseguimento di una patente di categoria B intenda contestualmente conseguire l’estensione di abilitazione alla guida dei complessi di veicoli su descritti, sostiene una prova di guida i cui contenuti sono conformi a quelli esposti nel paragrafo A.4.3(PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA B) integrati con le operazioni del presente paragrafo. La patente emessa riporterà il codice unionale 96: tale patente non può essere conseguita da candidato o titolare di patente di categoria B speciale”.

1.3 ABOLITO L’OBBLIGO DELLA TARGA RIPETITRICE

SETTEMBRE 2012 – Grazie al decreto del Presidente della Repubblica n.198 del 28 settembre 2012 sarà possibile a partire dal 20 febbraio 2013, eliminare la targa ripetitrice sui rimorchi. La modifica al Codice della Strada entrerà in vigore dopo oltre due anni e mezzo dalla sua approvazione. Il Regolamento governativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di Novembre 2012 (D.P.R 198 del 28 Settembre 2012, sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 Novembre). L’obbligo di apporre posteriormente la targa ripetitrice verrà meno per i veicoli immatricolati a partire dal 20 febbraio 2013. I rimorchi già in circolazione prima della suddetta data non possono beneficiare di questa novità a meno che non vengano reimmatricolati.

1.4 NIENTE PASSAGGIO DI PROPRIETA’ PER RIMORCHI CON MASSA INFERIORE A 3,5 T

AGOSTO 2003 – Con una circolare il Ministero dei Trasporti specifica i termini di applicazione della legge n.172 relativa all’abolizione dell’obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico della proprietà dei rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre

Prot. n. 3085/M360

Roma, 5 agosto 2003

OGGETTO: Art. 10, legge 8 luglio 2003, n. 172. Abolizione dell’obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico della proprietà dei rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.

Com’è noto, in forza dell’’art. 1, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la proprietà di qualsiasi rimorchio è stata assoggettata ad iscrizione al P.R.A. nel registro riservato alle autovetture, agli autocarri ed agli altri veicoli assimilabili previsto dal comma 1 del medesimo art. 1. A tale riguardo, si informa che la predettta norma è stata recentemente modificata dall’art. 10 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (in G.U.  Serie Generale  n. 161 del 14 luglio 2003), il quale ha sostituito integralmente l’art. 1, comma 3, del regio decreto n. 1813/1927 nel modo seguente: I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 t sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili. In tal modo, pertanto, è stato abolito ogni obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico della proprietà dei rimorchi di massa inferiore a 3,5 t. Ciò posto, appare necessario precisare che l’art. 10 della legge n. 172/2003 non ha tuttavia operato alcuna modifica in seno agli artt. 93 e 94 c.d.s.; di conseguenza, i rimorchi di massa inferiore a 3,5 t, per poter circolare su strada, restano comunque assoggettati al pari dei rimorchi di massa uguale o superiore a 3,5 t, all’obbligo della immatricolazione e dell’aggiornamento della relativa carta di circolazione per trasferimento della proprietà. A tal fine, continua ad applicarsi la regola generale, stabilita dal medesimo art. 93 c.d.s., alla stregua della quale l’immatricolazione e l’aggiornamento della carta di circolazione per trasferimento della proprietà viene effettuato a nome di chi si dichiara proprietario del veicolo. Appare, infine, opportuno sottolineare che, a seguito dell’abolizione dell’obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico, chiunque ne abbia un comprovato interesse può ora richiedere, ai sensi della legge n. 214/1990, l’accesso di dati contenuti nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, gestito dal C.E.D. della Motorizzazione, al fine di acquisire informazioni, sinora demandate alla esclusiva competenza del P.R.A., relative agli intestatari dei rimorchi di massa inferiore ai 3,5 t.


IL CAPO DIPARTIMENTO

dott. ing. Amedeo Fumero


CONSIGLI

2.2 ABC DEL RIMORCHIO

Il rimorchio è un veicolo stradale e come tale deve essere considerato. Il suo utilizzo è regolamentato da norme comuni e specifiche contenute nel Codice della Strada, nel suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione nonché in altre disposizioni complementari. Il comportamento dell’utente deve essere conforme a queste prescrizioni. L’attenzione che si dovrà dedicare allo stato ed alle condizioni del veicolo è altrettanto importante ai fini della propria sicurezza e di quella degli altri. Il rimorchio non deve essere utilizzato per il trasporto di persone Il carico sul rimorchio deve essere effettuato in maniera corretta e bilanciata, rispettando i limiti massimi indicati per l’occhione e gli assi. Il sovraccarico è tassativamente sconsigliato ed è sempre un fattore negativo sia per i rischi personali di chi guida che per l’usura dei componenti e la sicurezza in genere E’ necessario essere consapevoli del tipo di carico trasportato sia in termini di peso che per le dimensioni. L’acquisto di un rimorchio con una capacità di carico superiore al presunto peso da trasportare è consigliabile per fare fronte ad eventuali situazioni critiche. Il rimorchio non deve essere modificato ed eventuali trasformazioni, ove consentite dalle disposizioni di legge pertinenti ed in base alle caratteristiche del veicolo, devono essere effettuate da personale specializzato con preventivo consiglio e consenso del costruttore. La manomissione dei componenti, la modifica non autorizzata del veicolo, un uso improprio dello stesso, l’omessa o insufficiente manutenzione periodica, faranno decadere la garanzia e la responsabilità del costruttore. La regolare manutenzione del rimorchio ed il controllo periodico dei suoi componenti, in modo particolare a seguito di prolungati periodi di inattività, sono fattori fondamentali per mantenere il mezzo in efficienza e conservarne il valore. La guida di un autoveicolo abbinato ad un rimorchio richiede una maggiore attenzione per le rilevanti dimensioni del complesso ed il raggio di sterzo determinato dalla distanza tra il punto di aggancio alla motrice e gli assi del veicolo trainato, in modo particolare in curva, in retromarcia ed in fase di manovra. Prima di iniziare qualsiasi manovra con il rimorchio è bene accertarsi che non vi siano cose e/o persone nel raggio di manovra del complesso. In caso di parcheggio del rimorchio, è consigliabile azionare sempre la leva del freno di stazionamento ed è opportuno, in caso di pendenze, applicare dei cunei di arresto davanti alle ruote. L’autotreno costituito dall’abbinamento di un veicolo motrice e un rimorchio deve rispettare i limiti di velocità stabili dal Codice dalla Strada (art. 142) : 70 km/h fuori dai centri abitati e 80 km/h sulle autostrade.

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